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Statuto

“LATINA SOSTENIBILE”

Associazione di promozione sociale

ART 1 (Denominazione, sede e competenza territoriale)

 

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione  denominata: ”LATINA SOSTENIBILE” .
  2. L’associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della provincia di Latina.

ART 2 (Finalità)

 

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:

a)      L’associazione ha per oggetto la definizione e l’attuazione concreta, mediante la promozione dell’efficienza energetica, l’uso razionale dell’energia e della valorizzazione delle risorse energetiche locali e delle fonti energetiche rinnovabili, riconosciuti quali elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto;

b)     promuovere la produzione e l’uso efficiente dell’energia e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e sostenibili;

c)      fornire assistenza tecnica,informazione,consulenza,certificazioni,analisi tecniche,valutazioni,progetti di pianificazione in campo energetico;

d)     presentare progetti replicabili che abbiano come fine la sostenibilità ambientale dall’uso di fonti energetiche rinnovabili,alla raccolta differenziata dei rifiuti;

e)      incentivare la conoscenza selle fonti energetiche alternative, l’efficienza energetica sia in campo industriale che abitativo;

f)       organizzare corsi, convegni,seminari,conferenze,audizioni,forum,etc, in campo energetico e sviluppo sostenibile;

g)     attivare collaborazioni con altre associazioni che condividono anche in parte i suoi fini;

h)     promuovere e gestire sistemi di certificazione ambientale(es.EMAS)

 

ART 3 (Risorse economiche)

1)      Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a)      quote associative;

b)     il contributo di enti (Regione, Provincia, Comune, Associazioni, Industrie, Commercianti, Artigiani, ecc.) o privati;

c)      donazioni e lasciti;

d)     proventi di iniziative permanenti ed occasionali;

e)      altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2)      L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3)      La quota associativa è intrasmissibile.

4)      Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.

 

ART 4 (Diritti e doveri dei soci)

 

1)      I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2)      Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione
Essi hanno inoltre diritto:

a)      a ricevere le pubblicazioni dell’associazione;

b)     ad usufruire delle convenzioni sottoscritte dall’Associazione;

c)      ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni, corsi, o quant'altro promosso ed organizzato dall’associazione.

3)      I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4)      Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART 5 (Ammissione dei soci)

 

  1. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
  2. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

 

ART 6 (Qualifica di socio)

  1. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
  2. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
  3. I soci si distinguono in:

Socio Fondatore, sono tutti quelli che compaiono nell’atto costitutivo dell’associazione(hanno diritto di voto)

Socio Ordinario , acquisisce tale qualifica facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente la qualifica stessa.(hanno diritto di voto)

Socio Aderente tutte quelle persone che si iscrivono versando la quota associativa

Ricevendo la tessera e la maglietta sociale partecipano all’assemblea.(non hanno diritto di voto).

Socio Simpatizzante colui che non versa la quota associativa ,ma chiede di venir inserito medi            ante compilazione modulo di adesione alla mailing list dell’associazione, partecipa alle assemblee(non ha diritto di voto).

 

 

 

ART 7 (Cessazione del socio)

1)      I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

a)      per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;

b)     per morosità, infatti, il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;

c)      per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.

2)      La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

 

ART 8 (Organi dell’Associazione)

 

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

a)      l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);

b)     il Presidente;

c)      il Consiglio Direttivo.

 

ART 9 (Assemblea dei soci)

 

  1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
  2. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.
  3. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua, sono ammessi al voto solo i Soci Fondatori e Soci Ordinari ,non è ammessa più di una delega per ciascun presente.
  4. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.
  5. E’ convocata almeno una volta l’anno dal Presidente dell’associazione o di chi fa le veci La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta da parte di almeno un decimo dei soci Fondatori e Ordinari, che potranno proporre l'ordine del giorno.
  6. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

 

ART 10 (Convocazione dell’Assemblea dei soci)

 

  1. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, ovvero con invito scritto inviato al domicilio dei soci.
  2. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci ammessi al voto.

 

ART 11 (Funzioni dell’Assemblea dei soci)

 

Spetta all'Assemblea dei soci:

a)      decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

b)     approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

c)      fissare l’importo della quota sociale annuale;

d)     determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

e)      approvare l’eventuale regolamento interno;

f)       deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

g)     eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

h)     deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART 12 (Validità dell’Assemblea dei soci)

 

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci ordinari e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci ordinari.

 

ART 13 (Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, con ammissione di una delega per ciascun presente, è composta da 6 (sei) membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.
  2. II Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
  4. I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio stesso.
  5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità è determinante il voto del presidente.
  6. Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea.

 

ART 14 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

 

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a)      deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)     proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto con possibilità al Socio di un contraddittorio;

c)      assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante 1' attività sociale;

d)     adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;

e)      redigere il regolamento dell'Associazione;

f)       redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;

g)     fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l’anno);

h)     convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o sia richiesta dai soci;

i)       programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

 

ART 15 (Verbalizzazione)

 

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART 16 (Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci è assistito dal segretario.

 

ART 17 (Vice Presidente)

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato dallo stesso.

 

ART 18 (Segretario)

 

  1. II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
  2. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il segretario assiste il consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il segretario è responsabile insieme al presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’associazione.

 

ART 19 (Tesoriere)

 

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

 

ART 20 (Rendiconto economico-finanziario)

 

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART 21 (Tutela)

 

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. In tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti ed i beni in possesso dell’associazione saranno destinate ad opere di valorizzazione ambientale.
  2. L'associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale a tempo determinato, mediante deliberazione del consiglio che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione, in osservanza delle norme vigenti.

 

ART 22 (Relazioni Esterne)

 

  1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
  2. L’associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre associazioni e/o circoli della zona.
  3. Il consorzio avrà lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le associazioni di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le associazioni aderenti.

 

ART 23 (Durata)

 

  1. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci.
  2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa saranno attribuiti ad un’associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

 

ART 24 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

 

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